Cosa succede alle plusvalenze di un dossier titoli in caso di successione o donazione? La risposta dipende dalla modalità di trasferimento. In caso di successione, per molte attività finanziarie il costo fiscalmente riconosciuto dell'erede viene determinato secondo le regole previste dall'art. 68 del TUIR. In caso di donazione, invece, il donatario subentra generalmente nel costo fiscale del donante. Per questo successione e donazione possono produrre conseguenze fiscali molto diverse sulle plusvalenze maturate.
Supponiamo che un investitore abbia acquistato titoli per 500.000 euro e che, al momento del trasferimento, il portafoglio valga 800.000 euro.
Esiste quindi una plusvalenza latente di 300.000 euro.
Cosa succede se il portafoglio viene ereditato? E cosa accade, invece, se viene donato?
La risposta è particolarmente importante nella pianificazione patrimoniale perché successione e donazione seguono principi fiscali differenti.
Plusvalenze in caso di successione: come cambia il costo fiscale
In caso di successione, il costo fiscale dei titoli ereditati può essere rideterminato secondo le regole previste dall'art. 68, comma 6, del TUIR.
Per le attività finanziarie rientranti nelle fattispecie disciplinate dalla norma, in caso di acquisto per successione il costo fiscalmente riconosciuto in capo all’erede non coincide necessariamente con il vecchio costo storico sostenuto dal defunto.
La norma stabilisce infatti che si assume:
il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione.
Per i titoli esenti dall’imposta di successione viene invece assunto il valore normale alla data di apertura della successione.
Questo principio produce una conseguenza estremamente rilevante.
Esempio: cosa succede a una plusvalenza di 300.000 euro?
Costo storico del de cuius: 500.000 euro
Valore al momento della successione: 800.000 euro
Plusvalenza latente: 300.000 euro
Se, sulla base delle norme applicabili allo specifico strumento, il nuovo valore fiscalmente riconosciuto dell’erede è 800.000 euro, la successiva vendita a 800.000 euro non genera una plusvalenza di 300.000 euro.
Il vecchio capital gain maturato durante la vita del de cuius non viene quindi semplicemente “trasferito” all’erede.
Il costo fiscale viene rideterminato secondo le regole della successione.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato questo principio, precisando che per i titoli pervenuti per successione il riferimento è il valore definito o dichiarato ai fini successori e, per i titoli esenti dall’imposta, il valore normale alla data di apertura della successione.
Successione del portafoglio: quando la plusvalenza latente non viene trasferita all'erede
Consideriamo un caso ancora più evidente.
Un investitore acquista nel tempo un portafoglio azionario per:
€ 1.000.000
Alla sua morte il portafoglio vale:
€ 2.500.000
La rivalutazione patrimoniale maturata è quindi pari a:
€ 1.500.000
Se l’investitore vendesse personalmente i titoli, quella plusvalenza – salvo regimi particolari – concorrerebbe alla determinazione del reddito finanziario imponibile secondo le regole applicabili.
Con il trasferimento mortis causa, invece, entra in gioco il diverso criterio previsto dall’art. 68 TUIR.
Per l’erede il nuovo costo fiscale può essere rappresentato dal valore rilevante ai fini della successione.
È quindi possibile che una plusvalenza maturata per decenni non venga trasferita fiscalmente all’erede.
Naturalmente ciò non significa che il patrimonio sia necessariamente esente dall’imposta di successione: sono due livelli impositivi distinti, con presupposti, franchigie, aliquote ed eventuali esenzioni differenti.
Titoli di Stato ereditati: come viene determinato il costo fiscale?
Per i titoli di Stato, il trattamento fiscale in caso di successione segue regole specifiche che devono essere valutate separatamente rispetto alle altre attività finanziarie.
Come visto nel paragrafo dedicato, per i titoli del debito pubblico il costo fiscale dell’erede è rappresentato dal valore normale alla data di apertura della successione.
Ci troviamo quindi davanti a due distinti vantaggi fiscali:
assenza dell’imposta di successione sul titolo e rideterminazione del relativo valore fiscale secondo le disposizioni del TUIR.
È uno degli elementi che rendono i titoli di Stato particolarmente interessanti anche nell’ambito della pianificazione successoria.
ETF ereditati: come cambia il costo fiscale?
Per ETF e OICR occorre considerare regole specifiche, sia ai fini dell'imposta di successione sia per la determinazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi.
Il caso degli ETF e degli OICR merita una trattazione autonoma.
Ai fini dell’imposta di successione, l’art. 16 del D.Lgs. 346/1990 stabilisce, per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d’investimento, che la valorizzazione avvenga facendo riferimento al valore risultante dalle pubblicazioni o dai prospetti redatti secondo legge o regolamento.
Ma il punto più interessante riguarda la tassazione finanziaria.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di successione, l’erede utilizza ai fini della determinazione dei redditi di capitale il valore delle quote o azioni alla data di apertura della successione, sostanzialmente coincidente con il valore rilevante anche ai fini dei redditi diversi.
Facciamo un esempio.
ETF acquistato dal de cuius:
€ 100.000
Valore dell’ETF alla data della morte:
€ 180.000
L’incremento maturato durante la vita dell’investitore è:
€ 80.000
Per l’erede il nuovo riferimento fiscale diviene, secondo le regole sopra richiamate, il valore assunto alla data di apertura della successione.
Se successivamente l’ETF passa da 180.000 a 200.000 euro, sarà quindi la variazione maturata successivamente alla successione ad assumere rilevanza nei confronti dell’erede secondo la disciplina fiscale propria degli OICR.
Questo aspetto può assumere un peso considerevole quando il portafoglio contiene ETF detenuti da molti anni e caratterizzati da importanti guadagni latenti.
ETF ereditati: come cambia il costo fiscale?
Per ETF e OICR occorre considerare regole specifiche, sia ai fini dell'imposta di successione sia per la determinazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi.
Ai fini dell'imposta di successione, l'art. 16 del D.Lgs. 346/1990 stabilisce che i titoli quotati siano valorizzati sulla media dei prezzi dell'ultimo trimestre anteriore all'apertura della successione, mentre per le quote di fondi comuni d'investimento si fa riferimento al valore risultante dalle pubblicazioni o dai prospetti redatti secondo legge o regolamento (art. 16 TUS).
Ma il punto più rilevante riguarda la tassazione finanziaria, ed è diverso da quello delle azioni.
Per gli OICR il trasferimento per successione è equiparato a una cessione (Agenzia delle Entrate, Risposta 69/2026). Con la Circolare 19/E del 4 giugno 2013 l'Agenzia ha chiarito che la differenza tra il valore delle quote alla data di apertura della successione e il costo medio ponderato del de cuius costituisce reddito di capitale, soggetto a ritenuta. Il guadagno maturato in vita dal defunto viene quindi tassato al momento del trasferimento, non quando l'erede venderà. Poiché l'erede non incassa alcuna somma, deve mettere a disposizione dell'intermediario la provvista per il pagamento dell'imposta.
Da quel momento l'erede riparte da un nuovo costo fiscale: il valore delle quote alla data di apertura della successione, sostanzialmente coincidente con quello rilevante ai fini dei redditi diversi.
Facciamo un esempio.
ETF acquistato dal de cuius:
€ 100.000
Valore dell'ETF alla data di apertura della successione:
€ 180.000
L'incremento maturato durante la vita dell'investitore è:
€ 80.000
Al trasferimento agli eredi, gli 80.000 € costituiscono reddito di capitale e sono tassati al 26% (con aliquota ridotta per la quota riferibile a titoli di Stato white list): 20.800 €.
Per l'erede il nuovo costo fiscale diviene 180.000 €.
Se successivamente l'ETF passa da 180.000 a 200.000 euro e l'erede vende, sarà tassata solo la variazione maturata dopo la successione: 20.000 €, pari a 5.200 € al 26%. Non c'è doppia imposizione: ciascun periodo di maturazione è tassato una sola volta.
A differenza delle azioni, quindi, negli ETF la fiscalità latente non scompare con la successione: viene anticipata al trasferimento. Questo aspetto pesa in modo considerevole quando il portafoglio contiene ETF detenuti da molti anni e caratterizzati da importanti guadagni latenti, perché gli eredi devono avere liquidità disponibile per l'imposta.
Plusvalenze in caso di donazione: cosa cambia rispetto alla successione?
Donare un portafoglio finanziario non produce necessariamente lo stesso risultato fiscale della successione. Per le attività finanziarie disciplinate dall'art. 68, comma 6, del TUIR, il donatario assume generalmente il costo fiscale del donante.
Qui nasce uno degli equivoci più frequenti.
Donare un portafoglio non equivale fiscalmente a lasciarlo in successione.
Per le attività finanziarie disciplinate dall’art. 68, comma 6, TUIR, la norma stabilisce espressamente:
“Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante.”
La ratio è evidente: impedire che una semplice donazione venga utilizzata per rivalutare fiscalmente il portafoglio eliminando il capital gain maturato.
Lo ha spiegato espressamente anche l’Amministrazione finanziaria: il donatario deve assumere il costo che avrebbe utilizzato il donante se avesse ceduto personalmente l’attività finanziaria.
Esempio:
Costo storico: € 100.000
Valore alla donazione: € 180.000
Se il donatario subentra nel costo fiscale del donante, il suo riferimento rimane € 100.000, non € 180.000.
La plusvalenza latente non scompare.
In questo senso si può dire che la fiscalità latente viene trasferita insieme al patrimonio.
Per le partecipazioni, anche una recente ricostruzione della disciplina conferma questa netta differenza: nella donazione il costo fiscale del donante prosegue in capo al donatario, mentre nella successione l’erede assume il valore previsto dalla disciplina successoria.
Donazione di ETF: quale trattamento fiscale si applica?
Per ETF e OICR non è però corretto applicare automaticamente lo stesso esempio senza considerare la disciplina dei redditi di capitale.
La prassi dell’Agenzia delle Entrate considera infatti il trasferimento per donazione delle quote un evento rilevante ai fini della determinazione del reddito di capitale maturato: la differenza positiva tra il valore delle quote al momento del trasferimento e il costo medio ponderato del donante costituisce reddito di capitale da assoggettare a tassazione; il donatario assume poi, per la componente dei redditi di capitale, il valore alla data del trasferimento.
È una distinzione fondamentale nella pianificazione di una donazione di ETF.
Successione e donazione non sono quindi fiscalmente equivalenti
| Successione | Donazione | |
|---|---|---|
| Costo fiscale | Può essere rideterminato secondo le regole applicabili | Generalmente deriva dal costo fiscale del donante |
| Plusvalenza maturata | Può non essere trasferita fiscalmente all'erede | Rimane rilevante secondo le regole applicabili |
| ETF e OICR | Richiedono una disciplina specifica | Richiedono una disciplina specifica |
| Pianificazione | Va considerata anche l'imposta di successione | Va valutata la fiscalità trasferita al donatario |
Possiamo sintetizzare il principio in questo modo:
SUCCESSIONE
Costo storico: € 100.000
Valore alla successione: € 180.000
Nuovo riferimento fiscale dell’erede: tendenzialmente € 180.000, secondo le regole applicabili allo specifico strumento.
DONAZIONE
Costo storico: € 100.000
Valore alla donazione: € 180.000
Per le attività finanziarie soggette all’art. 68, comma 6, il donatario subentra generalmente nel costo fiscale del donante, mentre per ETF/OICR occorre considerare anche la specifica disciplina dei redditi di capitale e l’eventuale tassazione al momento del trasferimento.
Questa differenza rende evidente perché la fiscalità delle plusvalenze latenti dovrebbe essere analizzata prima di decidere se anticipare il passaggio generazionale attraverso una donazione.
La pianificazione patrimoniale deve considerare anche il costo fiscale
Quando si pianifica il passaggio generazionale di un patrimonio finanziario non basta quindi confrontare esclusivamente le aliquote e le franchigie dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Occorre ricostruire almeno tre valori:
valore di mercato del portafoglio, costo fiscale dei singoli strumenti e plusvalenze o minusvalenze latenti.
Un portafoglio da 2 milioni di euro con un costo fiscale di 1,9 milioni non presenta lo stesso problema di un portafoglio dello stesso valore costruito vent’anni prima con un costo storico di 600.000 euro.
Nel secondo caso esiste una fiscalità latente di 1,4 milioni di euro che può incidere significativamente sulla scelta tra vendita, donazione e successione.
Ed è proprio qui che pianificazione finanziaria, fiscale e successoria devono essere affrontate insieme.
Riferimenti normativi principali
Il riferimento centrale è l’art. 68, comma 6, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), che disciplina il costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziarie acquisite per successione o donazione. Art. 68 TUIR – Normattiva
Per la determinazione del valore dei titoli e delle quote di fondi nell’attivo ereditario rileva inoltre l’art. 16 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (TUS).
Per ETF e OICR assume particolare rilievo anche la prassi dell’Amministrazione finanziaria sulla determinazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi in occasione di successione e donazione.
Quando conviene pagare l'imposta di successione per ridurre la fiscalità sulle plusvalenze?
Ipotizziamo un genitore con un portafoglio titoli di 2.000.000 €, destinato in parti uguali a due figli.
La franchigia di 1.000.000 € per ciascun figlio è già stata interamente utilizzata da altri beni ereditari. Pertanto, per questa simulazione, l’intero portafoglio finanziario è assoggettato all’imposta di successione del 4%.
Imposta di successione: 2.000.000 × 4% = 80.000 €
Il costo fiscale della successione è quindi 80.000 euro.
A questo punto dobbiamo chiederci: quanta plusvalenza latente deve contenere il portafoglio affinché il beneficio del riallineamento del costo fiscale compensi gli 80.000 euro di imposta di successione?
Se la plusvalenza è soggetta al 26%, il calcolo è: Plusvalenza × 26% = 80.000 €
da cui: Plusvalenza di break-even = 80.000 / 26% = 307.692 €
Quindi, su un portafoglio del valore di 2 milioni, il punto di pareggio si raggiunge con una plusvalenza latente di circa 308.000 euro, pari ad appena il 15,38% del valore del portafoglio.
|
Valore portafoglio |
Plusvalenza latente |
Imposta potenziale 26% |
Successione 4% |
Differenza |
|
€ 2.000.000 |
€ 200.000 |
€ 52.000 |
€ 80.000 |
- € 28.000 |
|
€ 2.000.000 |
€ 307.692 |
€ 80.000 |
€ 80.000 |
Break-even |
|
€ 2.000.000 |
€ 500.000 |
€ 130.000 |
€ 80.000 |
+ € 50.000 |
|
€ 2.000.000 |
€ 750.000 |
€ 195.000 |
€ 80.000 |
+ € 115.000 |
|
€ 2.000.000 |
€ 1.000.000 |
€ 260.000 |
€ 80.000 |
+ € 180.000 |
Con un’aliquota successoria del 4% e una tassazione delle plusvalenze del 26%, è sufficiente che la plusvalenza latente rappresenti più del 15,38% del patrimonio trasferito perché il beneficio fiscale teorico del riallineamento superi l’imposta di successione.
Ad esempio, se il portafoglio oggi vale 2 milioni ma è stato acquistato complessivamente per 1 milione, contiene 1 milione di plusvalenze latenti. Il carico fiscale potenziale sulla plusvalenza sarebbe 260.000 euro. Con la successione si pagherebbero, nell’ipotesi formulata, 80.000 euro di imposta successoria e il costo fiscale verrebbe rideterminato secondo le regole dell’art. 68 TUIR. Il vantaggio fiscale teorico rispetto alla plusvalenza pregressa sarebbe quindi 180.000 euro.
Il break-even può essere espresso anche in termini generali:
Aliquota successione / aliquota capital gain
4% / 26% = 15,38%
Quindi, nell’ipotesi semplificata, ogni 1.000.000 € di patrimonio finanziario soggetto al 4% richiede circa 153.846 € di plusvalenze latenti per raggiungere il pareggio fiscale.
Per ciascuno dei due figli:
1.000.000 € ricevuti → 40.000 € di successione → 153.846 € di plusvalenza latente di break-even.
Minusvalenze fiscali: come possono cambiare il break-even?
Il break-even del 15,38% è calcolato considerando esclusivamente le plusvalenze latenti presenti nel portafoglio e ipotizzando che non vi siano minusvalenze fiscali già realizzate e ancora utilizzabili.
La presenza di minusvalenze pregresse può infatti modificare il calcolo di convenienza.
Se, ad esempio, il de cuius dispone di minusvalenze fiscali riportabili, la vendita di strumenti in plusvalenza che generano redditi diversi potrebbe consentirne la compensazione, nei limiti e secondo le regole previste dalla normativa. In questo caso, l’imposta teorica del 26% sulla plusvalenza latente potrebbe essere inferiore, o addirittura nulla, e il vantaggio fiscale derivante dal riallineamento del costo in successione sarebbe conseguentemente ridotto.
Per gli ETF occorre inoltre ricordare una particolarità fondamentale: i proventi positivi sono normalmente qualificati come redditi di capitale e non possono essere compensati con minusvalenze pregresse. Pertanto, nel calcolo del beneficio fiscale, la composizione del portafoglio assume particolare importanza.
Di conseguenza, la soglia del 15,38% costituisce un utile punto di riferimento quando si confronta il 4% di imposta di successione con una plusvalenza latente integralmente soggetta al 26%, ma il break-even effettivo deve tenere conto anche dell’eventuale presenza di minusvalenze fiscali già realizzate e della loro concreta possibilità di compensazione.
In sintesi: 4% ÷ 26% = 15,38% è il break-even “puro”. La situazione fiscale effettiva del dossier può spostare questa soglia.